Art. 16

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[1]Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purche' ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta di pagamento originale. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

[2]Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.

[3]Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci gia' asportate dalla dogana.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art16 · fonte su Normattiva