Art. 16
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[1]((Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purche' ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta di pagamento originale. Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta)).
[2]Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.
[3]Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci gia' asportate dalla dogana.
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva