Art. 16
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[1]Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purche' ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta di pagamento originale. Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.
[2]Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.
[3]((Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione, sulla quantita' e sul valore delle merci gia' esportate dalla dogana)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva