Art. 37

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[1]La dogana potra' dare la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci, quando i colli sieno fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 12, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinera' il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

[2]La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verra' prestata in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

[3]La richiesta per l'esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, non che il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

[4]Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, sempreche' sieno riposte in carri (vagoni) o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

[5]Chi esercita strade ferrate e' responsabile della esattezza delle spedizioni.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art37 · fonte su Normattiva