Art. 37
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[1]E' in facolta' della dogana di dare la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci o con parziale verificazione di esse, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 12, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinera' il Ministero delle finanze, siano assicurati con doppio involto e con doppio piombo.
[2]((La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verra' prestata ai sensi dell'art. 36, calcolando pero' l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 40 per ogni chilogramma di peso lordo, nella valuta richiesta per il pagamento dei dazi di importazione)).
[3]La richiesta per l'esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, non che il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.
[4]Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, sempreche' sieno riposte in carri (vagoni) o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.
[5]Chi esercita strade ferrate e' responsabile della esattezza delle spedizioni.
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva