Art. 37
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[1]((E' in facolta' della dogana di dare la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci o con parziale verificazione di esse, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 12, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinera' il Ministero delle finanze, siano assicurati con doppio involto e con doppio piombo)).
[2]((La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verra' prestata in ragione di L. 40 a titolo di diritti di confine e di altrettante per le pene per ogni chilogramma di peso lordo)).
[3]La richiesta per l'esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, non che il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.
[4]Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, sempreche' sieno riposte in carri (vagoni) o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.
[5]Chi esercita strade ferrate e' responsabile della esattezza delle spedizioni.
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva