Art. 82
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[1]Quando si trovasse una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sara' applicata una multa non minore del decimo, ne' maggiore della intiera differenza dei diritti di confine.
[2]Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la multa sara' del decimo all'intero diritto di confine dovuto.
[3]Le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorche' fatte col mezzo della strada ferrata.
[4]Se si trova differenza di qualita', dovra' essere pagata una somma non minore dei diritti di confine, ne' maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovra' pagare inoltre una somma non minore del dazio, ne' maggiore del triplo sopra le merci trovate.
[5]Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantita', ne sara' pagata un'altra non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva