Art. 82
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[1]Quando si trovasse una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sara' applicata una multa non minore del decimo, ne' maggiore della intiera differenza dei diritti di confine.
[2]Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la multa sara' del decimo all'intero diritto di confine dovuto.
[3]Le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorche' fatte col mezzo della strada ferrata.
[4]Se si trova differenza di qualita', dovra' essere pagata una somma non minore dei diritti di confine, ne' maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovra' pagare inoltre una somma non minore del dazio, ne' maggiore del triplo sopra le merci trovate.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Testo vigente dal 17 giugno 1901 al 6 ottobre 1904 · versione 2 su Normattiva