Art. 82
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[1]Quando si trovasse una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sara' applicata una ammenda non minore del decimo, ne' maggiore della intiera differenza dei diritti di confine.4
[2]Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la ammenda sara' del decimo all'intero diritto di confine dovuto.4
[3]Le suddette ammende sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorche' fatte col mezzo della strada ferrata.4
[4]Se si trova differenza di qualita', dovra' essere pagata una ammenda non minore dei diritti di confine, ne' maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovra' pagare inoltre una ammenda non minore del dazio, ne' maggiore del triplo sopra le merci trovate.4 Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la ammenda predetta per la differenza di quantita', ne sara' pagata un'altra non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.12 12813
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496
4Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82 comma primo, secondo, terzo e quarto, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 82. - Differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli".
L. 29 novembre 1928, n. 2676
12La L. 29 novembre 1928, n. 2676 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le ammende contemplate dagli articoli 79, lettera b), 80, 2° ed ultimo comma, 82, ultimo comma, 87, 88, 89 e 91-bis del detto testo unico sono quadruplicate".
Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403
13Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) che "E' concessa amnistia per le violazioni delle norme appresso indicate: a) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928, n. 2676: [...] - art. 82, differenze rispetto alla bolletta di cauzione". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932-XI.
Testo vigente dal 7 novembre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 16 su Normattiva