Art. 84
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprieta' privata, si trovi una differenza di quantita' in piu' o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualita', il proprietario paghera' una somma non minore della meta', ne' maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualita' diversa.
[2]Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario e' obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva e' privato per un anno del vantaggio del deposito.
[3]Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sara' applicata una pena pecuniaria non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sara' calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva