Art. 84
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[1]Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprieta' privata, si trovi una differenza di quantita' in piu' o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualita', il proprietario paghera' una somma non minore della meta', ne' maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualita' diversa.
[2]Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario e' obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva e' privato per un anno del vantaggio del deposito.
[3]Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sara' applicata una pena pecuniaria non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sara' calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 84. - Differenze riscontrate nei magazzini di depositi di proprieta' privata".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 14 ottobre 1923 · versione 9 su Normattiva