Art. 84
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[1]Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprieta' privata, si trovi una differenza di quantita' in piu' o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualita', il proprietario paghera' una ammenda non minore della meta', ne' maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualita' diversa.13
[2]Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della ammenda suddetta, il proprietario e' obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva e' privato per un anno del vantaggio del deposito.
[3]Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sara' applicata una ammenda non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sara' calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata. 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 84. - Differenze riscontrate nei magazzini di depositi di proprieta' privata".
Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403
13Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) che "E' concessa amnistia per le violazioni delle norme appresso indicate: a) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928, n. 2676: [...] - art. 84, 1° comma, differenze riscontrate nei depositi". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932-XI.
Testo vigente dal 7 novembre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 16 su Normattiva