Art. 88
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[1]E' dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, ne' maggiore di lire cento:
- a)per la mancanza di lasciapassare che tiene luogo del manifesto;
- b)pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;
- c)per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;
- d)per la ritardata presentazione del manifesto;
- e)per la omessa presentazione alla dogana del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;
- f)per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.
[2]La stessa multa e' dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva