Art. 88

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1919 al 26 novembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]E' dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, ne' maggiore di lire cento:

  • a)per la mancanza di lasciapassare che tiene luogo del manifesto;
  • b)pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;
  • c)per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;
  • d)per la ritardata presentazione del manifesto;
  • e)per la omessa presentazione alla dogana del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;
  • f)per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

[2]La stessa multa e' dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti. 12345678

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

1

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

2

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

3

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

4

Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82 comma primo, secondo, terzo e quarto, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

5

Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 20 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

6

Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249

7

Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

8

Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Articoli 87, 88 e 89. - Contravvenzioni disciplinari".

Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 26 novembre 1921 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art88 · fonte su Normattiva