Art. 88

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[1]E' dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, ne' maggiore di lire cento:

  • a)per la mancanza di lasciapassare che tiene luogo del manifesto;
  • b)pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;
  • c)per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;
  • d)per la ritardata presentazione del manifesto;
  • e)per la omessa presentazione alla dogana del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;
  • f)per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

[2]La stessa multa e' dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti. 1234567

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

1

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

2

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

3

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

4

Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82 comma primo, secondo, terzo e quarto, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

5

Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 20 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

6

Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249

7

Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Testo vigente dal 14 aprile 1911 al 17 settembre 1919 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art88 · fonte su Normattiva