Art. 93

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o piu' grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art93 · fonte su Normattiva