Art. 93
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L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o piu' grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva