Art. 93
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((L'azione giudiziale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o piu' grave od un atto giudiziario interrompono la prescrizione)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva