Art. 93

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((L'azione giudiziale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o piu' grave od un atto giudiziario interrompono la prescrizione)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art93 · fonte su Normattiva