Art. 93
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[1]((L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni.
[2]Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o piu' grave, o un atto giudiziario interrompono la prescrizione. La prescrizione e' pure interrotta dal decreto penale emesso dall'intendente di finanza, a norma del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, notificato al contravventore)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva