Art. 94
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Sono considerate in contrabbando le merci estere:
- a)scaricate nei porti o sulle spiaggie, o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;
- b)trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione colla terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora o approdano la' dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o, su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;
- c)rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;
- d)introdotte nel lago Maggiore o nel lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;
- e)levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;
- f)depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facolta' data coll'art. 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;
- g)riesportate per la via di mare o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;
- h)presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;
- i)destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva