Art. 94
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[1]((Sono considerate in contrabbando le merci estere comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.
[2]La sottrazione al pagamento dei diritti e' sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:
- a)scaricate, di notte, nei porti o sulle spiaggie; introdotte per terra, di notte o per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;
- b)trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione con la terra dove non sono dogane;
- c)trovate in bastimenti che rasentano il lido del mare, gettano l'ancora o approdano dove non sono dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo; di merci in luoghi non permessi, o su barche non superiori a cento tonnellate, dirette ad un porto nazionale, mancanti del manifesto;
- d)rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;
- e)introdotte nel lago Maggiore o nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del lago di Lugano, senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;
- f)levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;
- g)depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori dichiarati fuori della linea doganale;
- h)riesportate per la via di mare - salva la eccezione degli articoli 41 e 46 - o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a 30 tonnellate;
- i)presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;
- l)destinate all'estero o ad altro porto dello Stato, che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva