Art. 11

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[1](Art. 5 e 8 legge 23 gennaio 1857, n. 4276; art. 4 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336).

[2]Per tutti gli effetti di cui agli art. 1958, 1959 e 1960 del Codice civile il privilegio costituito a norma dell'art. 9 e' pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dall'art. 1958, n. 3, del Codice stesso.

[3]Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a meno che non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito si restringe rispetto ad esso Istituto, per il credito dei fitti, all'annata in corso e ad una annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa. Se la locazione non ha data certa, il privilegio del locatore e' posposto a quello dell'Istituito mutuante.

[4]Il privilegio di cui all'art. 9 non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione; quelli iscritti posteriormente sono posposti all'Istituto creditore.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art11 · fonte su Normattiva