Art. 11
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 9).
[2]Oltre che su un bollettario di minimo prezzo da centesimi 12 per ogni bolletta, i giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi sedici, venti, trenta, cinquanta e da lire una, tre, cinque, dieci e cento.
[3]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere istituiti o sostituiti altri bollettari di prezzo inferiore od intermedio che meglio rispondano alle esigenze del pubblico e del servizio.
[4]La forma di questi bollettari e' determinata dal Ministero delle finanze, ed il modello di essi e' comunicato alla Corte dei conti.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 30 ottobre 1917 · versione 0 su Normattiva