Art. 11
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[1]((I giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi dodici, quindici, venti, trenta e cinquanta o da lire una, tre, cinque, dieci e venticinque.
[2]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere istituiti altri bollettari di prezzo inferiore od intermedio e soppressi quelli che non rispondano alle esigenze del pubblico o del servizio.
[3]La forma dei bollettari e' determinata dal Ministero delle finanze, ed il modello di essi e' comunicato alla Corte dei conti)).
Testo vigente dal 30 ottobre 1917 al 26 novembre 1921 · versione 2 su Normattiva