Art. 11

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[1]((I giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi trenta, cinquanta, lire una, due, tre, cinque, dieci e venticinque)).

[2]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere istituiti altri bollettari di prezzo inferiore od intermedio e soppressi quelli che non rispondano alle esigenze del pubblico o del servizio.

[3]La forma dei bollettari e' determinata dal Ministero delle finanze, ed il modello di essi e' comunicato alla Corte dei conti.

Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art11 · fonte su Normattiva