Art. 66
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[1](Art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).
[2]E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed e' autorizzata a compiere le operazioni indicate negli art. 5, 17 e 19 del presente Testo Unico, nonche' a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, e a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.
[3]Sui mutui per miglioramenti o su quelli fondiario-agrari, di cui agli art. 17 e 19 del presente Testo unico, e' corrisposto l'interesse del due e cinquanta per cento. A compensare la differenza fra il saggio normale dell'interesse e quello del due e cinquanta per cento e' devoluto alla Cassa Provinciale il fondo stanziato con l'art. 23 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922 · versione 0 su Normattiva