Art. 66

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1922 al 18 giugno 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

[2]E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed e' autorizzata a compiere le operazioni indicate negli art. 5, 17 e 19 del presente Testo Unico, nonche' a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, e a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.

[3]((Sui mutui per miglioramenti e su quelli fondiario-agrari)), di cui agli art. 17 e 19 del presente Testo unico, e' corrisposto l'interesse del due e cinquanta per cento. A compensare la differenza fra il saggio normale dell'interesse e quello del due e cinquanta per cento e' devoluto alla Cassa Provinciale il fondo stanziato con l'art. 23 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Testo vigente dal 6 ottobre 1922 al 18 giugno 1924 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art66 · fonte su Normattiva