Art. 66

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1924 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

[2]E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed e' autorizzata a compiere le operazioni indicate negli art. 5, 17 e 19 del presente Testo Unico, nonche' a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, e a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.

[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 4 MAGGIO 1924, N. 814, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).

Testo vigente dal 18 giugno 1924 al 10 agosto 1928 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art66 · fonte su Normattiva