Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 61 legge 25 giugno 1906, n. 255).
[2]E' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire 10.000 all'anno per ciascuna provincia di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie o rurali costituite nelle forme di societa' in nome collettivo.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922 · versione 0 su Normattiva