Art. 80

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 61 legge 25 giugno 1906, n. 255).

[2]E' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire 10.000 all'anno per ciascuna provincia di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie o rurali costituite nelle forme di societa' in nome collettivo.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art80 · fonte su Normattiva