Art. 80
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[1](Art. 61 legge 25 giugno 1906, n. 255).
[2]E' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire 10.000 all'anno per ciascuna provincia di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie o rurali costituite ((nella forma di societa' in nome collettivo)).
Testo vigente dal 6 ottobre 1922 al 21 maggio 1923 · versione 1 su Normattiva