Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 61 legge 25 giugno 1906, n. 255).
[2]E' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire 10.000 all'anno per ciascuna provincia di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie o rurali costituite nella forma di societa' in nome collettivo.
[3]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 aprile 1923, n. 1047, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 10) che "Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico 9 aprile 1921, n. 932, in quanto non siano contrarie a quelle del presente articolo".
Testo vigente dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928 · versione 3 su Normattiva