Art. 14
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Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualita' di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 29 aprile 1917 · versione 0 su Normattiva