Art. 14
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Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualita' di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558
2Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 4) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 4. Articolo 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª)".
Testo vigente dal 29 aprile 1917 al 2 settembre 1921 · versione 2 su Normattiva