Art. 14

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1917 al 2 settembre 1921. Leggi il testo vigente →

Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualita' di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558

2

Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 4) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 4. Articolo 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª)".

Testo vigente dal 29 aprile 1917 al 2 settembre 1921 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art14 · fonte su Normattiva