Art. 14
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Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualita' di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558
2Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 4) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 4. Articolo 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª)".
L. 11 agosto 1921, n. 1083
3La L. 11 agosto 1921, n. 1083 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 6) che "Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 6. Art. 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874 n. 2078 (serie 2ª)".
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 8 gennaio 1924 · versione 3 su Normattiva