Art. 26
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[2]La Cassa depositi e prestiti potra' concedere anche ai Consorzi d'irrigazione legalmente costituiti a termini della presente legge, nonche' a Provincie e Comuni, per le opere previste nell'art. 19, mutui ammortizzabili all'interesse normale, disciplinati dal testo unico delle disposizioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e dalle norme seguenti.
[3]Tali mutui saranno garantiti con delegazioni sulle tasse consorziali, alle quali corrispondera' il vincolo sui ruoli, dati in riscossione agli esattori consorziali con le modalita' e le sanzioni stabilite per la riscossione delle imposte dirette e ferme restando le disposizioni che disciplinano i mutui della Cassa depositi e prestiti ai consorzi in genere.
[4]La somministrazione delle somme mutuate sara' fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate nel corso della costruzione delle opere e comincera' appena risulti:
- a)essere stato formato il catasto consorziale ed approvato con decreto Ministeriale, secondo le modalita' prescritte dal regolamento;
- b)essere stato emanato il decreto Reale che accorda ad essi la facolta' dell'esazione dei contributi consorziali con i privilegi e nelle forme fiscali, a norma del precedente art. 12;
- c)essere stato redatto il campione a norma delle disposizioni regolamentari e rilasciate le relative delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti sulle tasse consorziali, agli agenti incaricati di riscuoterle;
- d)essere stato assicurato nei modi di legge quanto si riferisce al vincolo sui ruoli delle tasse consorziali rappresentate dalle delegazioni emesse a favore della Cassa mutuante.
[5]Nel caso di mutui concessi a Provincie e a Comuni sara' sufficiente che le annualita' risultino garantite con delegazioni sulla sovrimposta finanziaria a termini dell'art. 75 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva