Art. 26
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[2]La Cassa depositi e prestiti potra' concedere anche ai Consorzi d'irrigazione legalmente costituiti a termini della presente legge, nonche' a Provincie e Comuni, per le opere previste nell'art. 19, mutui ammortizzabili all'interesse normale, disciplinati dal testo unico delle disposizioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e dalle norme seguenti.
[3]Tali mutui saranno garantiti con delegazioni sulle tasse consorziali, alle quali corrispondera' il vincolo sui ruoli, dati in riscossione agli esattori consorziali con le modalita' e le sanzioni stabilite per la riscossione delle imposte dirette e ferme restando le disposizioni che disciplinano i mutui della Cassa depositi e prestiti ai consorzi in genere.
[4]La somministrazione delle somme mutuate sara' fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate nel corso della costruzione delle opere e comincera' appena risulti:
- a)essere stato formato il catasto consorziale ed approvato con decreto Ministeriale, secondo le modalita' prescritte dal regolamento;
- b)essere stato emanato il decreto Reale che accorda ad essi la facolta' dell'esazione dei contributi consorziali con i privilegi e nelle forme fiscali, a norma del precedente art. 12;
- c)essere stato redatto il campione a norma delle disposizioni regolamentari e rilasciate le relative delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti sulle tasse consorziali, agli agenti incaricati di riscuoterle;
- d)essere stato assicurato nei modi di legge quanto si riferisce al vincolo sui ruoli delle tasse consorziali rappresentate dalle delegazioni emesse a favore della Cassa mutuante.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154
1Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907
2Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.
Testo vigente dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933 · versione 3 su Normattiva