Art. 146
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Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sott'ufficiali musicanti ed armaiuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 3 agosto 1880 · versione 0 su Normattiva