Art. 146

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 3 agosto 1880. Leggi il testo vigente →

Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sott'ufficiali musicanti ed armaiuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 3 agosto 1880 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art146 · fonte su Normattiva