Art. 146
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1880 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sott'ufficiali musicanti ed armaiuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1880, n. 5535
2La L. 19 luglio 1880, n. 5535 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' estesa ai marescialli di alloggio, ai brigadieri e ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri Reali la concessione dell'annuo caposoldo di lire 150, di cui all'art. 146 della legge 26 luglio 1876, n. 3260".
Testo vigente dal 3 agosto 1880 al 20 luglio 1882 · versione 2 su Normattiva