Art. 146

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1880 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →

[1]Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sott'ufficiali musicanti ed armaiuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1880, n. 5535

2

La L. 19 luglio 1880, n. 5535 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' estesa ai marescialli di alloggio, ai brigadieri e ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri Reali la concessione dell'annuo caposoldo di lire 150, di cui all'art. 146 della legge 26 luglio 1876, n. 3260".

Testo vigente dal 3 agosto 1880 al 20 luglio 1882 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art146 · fonte su Normattiva