Art. 146
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((Un caposaldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sottufficiali con ferma permanente, eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli e quelli del corpo invalidi e veterani)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1880, n. 5535
2La L. 19 luglio 1880, n. 5535 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' estesa ai marescialli di alloggio, ai brigadieri e ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri Reali la concessione dell'annuo caposoldo di lire 150, di cui all'art. 146 della legge 26 luglio 1876, n. 3260".
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva