Art. 110
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →
[1]E' punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53;
[2]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;
[3]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.
[4]L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva