Art. 110
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[1]E' punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53;
[2]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;
[3]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.
[4]L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute nell'articolo 110 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467
3Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491
4Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1879, n. 1900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408
5Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che "E' altresi' concessa amnistia: [...] e) per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli articoli 110 e 111, n. 1, della precedente legge 25 maggio 1879, n. 4900".
Testo vigente dal 14 gennaio 1915 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva