Art. 110

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[1]E' punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53;

[2]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;

[3]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.

[4]L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.

[5]1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366

1

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute nell'articolo 110 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187

2

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 900 (serie 2ª)".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467

3

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".

Testo vigente dal 8 dicembre 1902 al 1 ottobre 1904 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art110 · fonte su Normattiva