Art. 110
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[1]E' punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53;
[2]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;
[3]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.
[4]L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute nell'articolo 110 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467
3Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".
Testo vigente dal 8 dicembre 1902 al 1 ottobre 1904 · versione 3 su Normattiva