Art. 111

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[1]E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: Che e' recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27; Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48; Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54; Che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43.

[2]Dai sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.

[3]La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 17 giugno 1901 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art111 · fonte su Normattiva