Art. 111
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[1]E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: Che e' recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27; 3 4 5 Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48; Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54; Che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43.
[2]Dai sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.
[3]La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.
[4]2
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467
3Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491
4Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1879, n. 1900 (serie 2ª)".
Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408
5Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che "E' altresi' concessa amnistia: [...] e) per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli articoli 110 e 111, n. 1, della precedente legge 25 maggio 1879, n. 4900".
Testo vigente dal 14 gennaio 1915 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva