Art. 111

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[1]E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: Che e' recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27; 3 4 5 Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48; Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54; Che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43.

[2]Dai sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.

[3]La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

[4]2

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187

2

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 900 (serie 2ª)".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467

3

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".

Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491

4

Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1879, n. 1900 (serie 2ª)".

Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408

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Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che "E' altresi' concessa amnistia: [...] e) per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli articoli 110 e 111, n. 1, della precedente legge 25 maggio 1879, n. 4900".

Testo vigente dal 14 gennaio 1915 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art111 · fonte su Normattiva