Art. 111
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[1]E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: Che e' recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27; Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48; Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54; Che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43.
[2]Dai sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.
[3]La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.
[4]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 900 (serie 2ª)".
Testo vigente dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902 · versione 2 su Normattiva