Art. 122 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147
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[1](Art. 25 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Ai professori ufficiali, che, alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, erano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in piu' Istituti, non si applica il disposto dell'art. 28. Essi pero' godranno del miglioramento portato dalla legge stessa soltanto per il posto di ordinario.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva