Art. 127
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 19 agosto 1911. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Non oltre il 18 luglio 1911, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle I, L, M annesse al presente testo unico, nel limite pero' della somma prevista dalle tabelle stesse, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie a tenore dell'art. 115 del testo predetto.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 19 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva