Art. 127

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[1](Art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Non oltre il 18 luglio 1911, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle I, L, M annesse al presente testo unico, nel limite pero' della somma prevista dalle tabelle stesse, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie a tenore dell'art. 115 del testo predetto.

[3]1 7 9 11 13 19 26 31 32 34 38

Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1911, n. 800

1

La L. 21 luglio 1911, n. 800 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che entro un biennio dal 1° agosto 1911 il ministro procedera' alla revisione delle tabelle I, L ed M del presente testo unico, valendosi dei fondi di cui alle tabelle stesse.

L. 19 luglio 1914, n. 794

7

La L. 19 luglio 1914, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1915".

9

Il D.L. Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1247, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1917, n. 644, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 498 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911. n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1916".

11

Il D.L. Luogotenenziale 1 giugno 1916, n. 780, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794 e con il decreto legge 24 giugno 1915, n. 1247, e' prorogato al 31 luglio 1917".

13

Il D.L. Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 895, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, e con i decreti legge 24 giugno 1915, n. 1247, e 1° giugno 1916, n. 780, e' prorogato al 31 luglio 1918".

19

Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato, con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita' e degli Istituti superiori, e' prorogato al 31 luglio 1919".

26

Il Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910 n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita' e degli Istituti superiori, e' prorogato al 30 giugno 1920".

31

Il Regio D.L. 1 settembre 1920, n. 1339, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel R. decreto 8 luglio 1919, n. 1356 sono prorogate al 30 giugno 1921 salvo la disposizione di cui all'ultima parte del secondo periodo dell'art.1 del precitato decreto. Ove, pertanto, per qualsiasi ragione rimanga scoperto alcuno dei posti in soprannumero e straordinari, non potra' farsi luogo alla sostituzione del personale che sia venuto a mancare".

32

Il Regio D.L. 6 settembre 1921, n. 1588, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1909, n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogato al 30 giugno 1922".

Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361

34

Il Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogato al 30 giugno 1923".

Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201

38

Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1361, concernente la proroga del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogata fino al 30 settembre 1924, salvo per quanto concerne la facolta' di coprire i posti di personale in soprannumero che, per qualsiasi ragione, si siano resi o si rendano vacanti. Alla sostituzione di tale personale si potra' provvedere soltanto mediante conferimento di temporanei incarichi per la durata dell'anno scolastico 1923-24. Al personale incaricato come sopra sara' corrisposta una retribuzione mensile ragguagliata allo stipendio inerente al posto scoperto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080".

Testo vigente dal 10 novembre 1923 al 1 ottobre 1924 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art127 · fonte su Normattiva