Art. 127
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[1](Art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Non oltre il 18 luglio 1911, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle I, L, M annesse al presente testo unico, nel limite pero' della somma prevista dalle tabelle stesse, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie a tenore dell'art. 115 del testo predetto.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1911, n. 800
1La L. 21 luglio 1911, n. 800 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che entro un biennio dal 1° agosto 1911 il ministro procedera' alla revisione delle tabelle I, L ed M del presente testo unico, valendosi dei fondi di cui alle tabelle stesse.
L. 19 luglio 1914, n. 794
7La L. 19 luglio 1914, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1915".
Testo vigente dal 26 agosto 1914 al 8 settembre 1915 · versione 7 su Normattiva