Art. 129
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[1](Art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]La legge 19 luglio 1909, n. 496 avra', agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle I, L, M.
[3]Il personale in eccedenza sara' mantenuto in via transitoria e non oltre il 31 luglio 1911, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potra' entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 127, con tale data si intendera' eliminata.
[4]Col 1° agosto 1911, e con le modificazioni di cui all'art. 127 avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 19 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva