Art. 129

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1911 al 26 luglio 1913. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]La legge 19 luglio 1909, n. 496 avra', agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle I, L, M.

[3]Il personale in eccedenza sara' mantenuto in via transitoria e non oltre il 31 luglio 1911, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potra' entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 127, con tale data si intendera' eliminata.1

[4]Col 1° agosto 1911, e con le modificazioni di cui all'art. 127 avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1911, n. 800

1

La L. 21 luglio 1911, n. 800 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso della legge 19 luglio 1909, n. 496 (129 del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 19l0, n. 795) e' prorogato sino al 31 luglio 1913".

Testo vigente dal 19 agosto 1911 al 26 luglio 1913 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art129 · fonte su Normattiva